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Organo di Garanzia

 

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, di acquisizione delle conoscenze, di sviluppo della coscienza critica, volto alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Quando si verificano, tuttavia, gravi comportamenti di mancato rispetto delle persone, delle regole, dei beni pubblici, …, fermi restando la separazione fra valutazione del comportamento e valutazione del profitto, è necessario un intervento disciplinare deciso.

Il D.P.R. 249/1998, istitutivo dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, come aggiornato dal D.P.R. 235/2007 ha chiamato ogni Istituto, nell’ambito della propria autonomia, ad inserire nel Regolamento di Istituto una specifica sezione dedicata al Regolamento di disciplina, in cui vengono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni (sempre nell’osservanza del principio di gradualità delle sanzioni e della stretta correlazione tra queste e la gravità della mancanza disciplinare commessa), gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Le sanzioni disciplinari tendono, per quanto possibile, alla riparazione del danno; pertanto è possibile che esse si configurino anche come periodi di attività socialmente utili da svolgere all’interno della scuola stessa.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica devono essere sempre adottati da un Organo collegiale, quindi il Consiglio di Classe (per la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni) o il Consiglio d’Istituto (per l’allontanamento dello studente oltre i 15 giorni, la sua esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi).

In analogia alle giurisdizioni civile, penale e amministrativa, entro 15 giorni dalla comunicazione è ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse.

Le sanzioni comminate da docenti possono essere impugnate mediante ricorso al Dirigente Scolastico.

Per le sanzioni più severe è invece possibile fare ricorso all’Organo di garanzia interno alla scuola, sollevando obiezioni sul merito del provvedimento adottato e/o sulla legittimità dello stesso, alla luce dei principi generali del procedimento amministrativo e delle regole di impugnazione dei provvedimenti conclusivi.

Tale Organo, attivato dal Consiglio d’Istituto, di norma prevede la partecipazione di almeno 4 membri:

  • il Dirigente Scolastico, che lo presiede in qualità di responsabile legale dell’Istituto.
  • un docente designato dal Consiglio di Istituto;
  • due rappresentanti eletti dai genitori.

L’Organo interno di garanzia decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso; qualora non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

 

Se le mancanze sanzionate riguardano violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, qualora il ricorrente non si ritenga soddisfatto dalla decisione espressa dall’Organo di garanzia interno alla scuola, è possibile indirizzare un reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante dell’Organo regionale di garanzia.

Data la natura dell’istanza, la decisione assume il carattere di valutazione di legittimità rispetto allo Statuto, anche con riferimento alla conformità ad esso del Regolamento d’Istituto.

Il termine per sporgere reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di garanzia interno alla scuola.

L’Organo di garanzia regionale dura in carica due anni scolastici. 

È composto di norma da 7 membri:

  • il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (o da un suo delegato), che svolge funzioni di presidente;
  • tre docenti individuati dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale;
  • tre genitori nominati dall’Ufficio Scolastico Regionale nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori della Scuola (FoRAGS).

L’Organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione ed esprime il proprio parere, vincolante, entro 30 giorni.

Allegati

I.C. CORDENONS - Nomina Organo di Garanzia 2021-2024.pdf